PRECETTO : QUANDO è NULLO?

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PRECETTO : QUANDO è NULLO?

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Il precetto è un atto del creditore che può essere sottoscritto direttamente da costui oppure dal suo avvocato.
Questo tipo di atto ha la funzione di intimare al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo (es: una sentenza, un decreto ingiuntivo, un titolo di credito, ecc – per un elenco dettagliato vedi art 474 cpc).
il debitore ha a disposizione un termine massimo di 10 giorni per adempiere spontaneamente. In caso di mancato adempimento – scaduto il termine appena menzionato – il creditore ha il diritto di procedere con il pignoramento (avviando in questo modo il procedimento di esecuzione forzata).
Se il creditore, tuttavia, non agisce entro 45 giorni dalla data in cui ha notificato il precetto al debitore, gli sarà preclusa ogni azione esecutiva (o, in altre parole, ogni eventuale azione esecutiva comunque iniziata dovrà considerarsi nulla).
Al creditore la legge riconosce comunque la possibilità di notificare un nuovo atto di precetto potendo, in tal modo, effettuare il pignoramento. Ovviamente tale possibilità è riconosciuta al creditore con dei precisi limiti di tempo: costui potrà avvalersene SOLO finché il titolo esecutivo in forza del quale costui agisce non si sia prescritto (10 anni per gli atti giudiziari, 6 mesi per gli assegni e 3 anni per le cambiali).

Dopo questa breve premessa passiamo ad analizzare quegli elementi del precetto che il codice di procedura civile indica come ESSENZIALI (pena la nullità) e che, quindi, devono necessariamente essere contenuti al suo interno.
È causa di nullità la mancanza di:
1)nome, cognome, residenza/domicilio/dimora (per le persone fisiche)
2)indicazione della ragione/denominazione/ ditta con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza per le (società o le associazioni)
3)indicazione del titolo esecutivo in forza del quale il creditore agisce
4)indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo – se avvenuta prima rispetto alla notificazione del precetto
5)trascrizione integrale del titolo esecutivo quando è richiesta dalla legge (scritture private autenticate, cambiale, assegno, accordi di negoziazione assistita, accordi di mediazione)
6)apposizione della formula esecutiva sul titolo esecutivo e la data in cui è avvenuta.
7)sottoscrizione del creditore o dell’avvocato (a seconda del soggetto che ha materialmente redatto l’atto di precetto)
8)indicazione della somma richiesta in forza del titolo esecutivo, oppure la descrizione sommaria dei beni assoggettati ad esecuzione nell’esecuzione per consegna o rilascio
9)avvertimento che il debitore, ai fini di risolvere la crisi da sovraindebitamento, può concludere con i creditori:
a)un accordo di composizione della crisi
b)un piano del consumatore
in entrambi i casi sarà necessaria la partecipazione di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice (N.B. : la legge NON dice espressamente che in mancanza di tale avvertimento la conseguenza sia la nullità del precetto, tuttavia, almeno per il momento – data la recente introduzione di tale modifica – si ritiene che la nullità sia la conseguenza più logica.

NON comporta invece nullità l’assenza di:
-dichiarazione di residenza o domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione (ovviamente in tale ipotesi tutte le notificazioni dirette al creditore saranno a lui fatte nella cancelleria del giudice competente).
-le spese sostenute dal creditore e gli onorari dell’avvocato (le spese, infatti, saranno liquidate successivamente dal giudice dell’esecuzione)
-avvertimento che in mancanza di adempimento il creditore avrà il diritto di procedere all’esecuzione forzata.
-termine entro il quale il debitore deve adempiere (di regola non inferiore a 10 giorni o a 120 – se diretto ad una Pubblica Amministrazione). Se viene indicato un termine più breve o, addirittura, è completamente omessa una sua indicazione il precetto NON è nullo, in quanto la legge stabilisce in ogni caso il termine minimo a disposizione del debitore per adempiere (evitando così l’esecuzione) e questo è di 10 giorni dall’avvenuta notificazione del precetto nei suoi confronti.
-procura all’avvocato (questa infatti può essere rilasciata anche dopo la notificazione del precetto).

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